Appalti di lavori, servizi e forniture

Paragrafo introduttivo:

Lo Studio offre ad Amministrazioni ed operatori economici assistenza giudiziale e stragiudiziale sia nell’ambito della fase di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sia nella successiva fase esecutiva.

Fase di affidamento dell’appalto

Per quanto concerne la fase di affidamento dell’appalto, lo Studio svolge le seguenti attività, divise equamente fra assistenza giudiziale e stragiudiziale:

Attività in favore di Amministrazioni pubbliche: consulenza nella scelta della procedura di affidamento, nella preparazione e gestione della procedura (dai documenti di gara, come disciplinare e capitolato, alle valutazioni di anomalia dell’offerta, di congruità del costo della manodopera o di gravità dell’illecito professionale), compresa la fase di stipulazione del contratto affidato; difesa in giudizio nel contenzioso avanti gli organi di giustizia amministrativa.

Attività in favore di operatori economici, sia nella fase di presentazione delle offerte (ad es. redigendo contratti di avvalimento, impegni nella costituzione dell’ATI/RTI, richieste di chiarimenti…), che di valutazione delle offerte (ad es. nei subprocedimenti di valutazione dell’anomalia dell’offerta, di congruità del costo della manodopera o di gravità dell’illecito professionale). Difesa in giudizio nel contenzioso avanti gli organi di giustizia amministrativa.

Fase di esecuzione dell’appalto

Per quanto concerne la fase di esecuzione dell’appalto, lo Studio svolge le seguenti attività, divise equamente fra assistenza giudiziale e stragiudiziale:

  • Consulenza nella gestione delle fasi di esecuzione dei contratti pubblici (inclusi, per es., gli aspetti legati a modifiche contrattuali, varianti progettuali, apposizione di riserve, nonchè alla revisione del prezzo contrattualmente stabilito).
  • Assistenza e difesa nei contenziosi relativi all’esecuzione del contratto.

L’Avvocato Paolo Sansone è membro di diversi Collegi Tecnici Consultivi, relativi a importanti affidamenti per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale, in parte finanziati con fondi europei.

Alcune esperienze recenti

Attività giudiziale

1. Difesa, in primo grado e in appello, dell’aggiudicataria di un appalto di lavori pubblici (lavori di realizzazione di un nuovo istituto penitenziario per un importo pari a 31.615.296,64) in un giudizio svoltosi in primo grado avanti il Tar Bologna (sent. n. 76/2020) e poi concluso con sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 4728/2023) a valle di remissione alla Adunanza Plenaria (sent n. 9/2021).

Le questioni oggetto del giudizio sono state i) l’esclusione dell’ATI aggiudicataria per supposta perdita dei requisiti della mandante, che aveva presentato, nelle more della procedura, domanda di concordato in bianco; ii) l’applicazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti generali, rispetto a procedimenti di gara interrotti da plurimi contenziosi; iii) sostituibilità della mandante che ha perso i requisiti con un operatore subentrante esterno all’ATI.

La pronuncia della Plenaria ha offerto lo spunto per una rimeditazione della disciplina della modificazione soggettiva dell’ATI ad opera degli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici).

2. Difesa, in due distinti giudizi pendenti innanzi al TAR Venezia, dell’operatore economico, prima qualificatosi secondo in graduatoria, e, all’esito del primo giudizio, risultato aggiudicatario della gara indetta per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione autostradale (TAR Venezia, dec. n. 352/2024; TAR Venezia, ord. n. 19/2024 – Difesa della medesima Società nel giudizio promosso per regolamento preventivo di giurisdizione, deciso con Cass., SS.UU., ord. n. 105 del 12/6/2024).

La società assistita ha prima ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore del primo graduato (e la sua esclusione dalla procedura) e, dopo lo scorrimento di graduatoria, si è aggiudicata la gara.

Avverso la propria esclusione e la nuova aggiudicazione, l’RTI escluso ha promosso ricorso, facendo valere: i) l’asserita violazione delle norme del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016) in materia di cause di esclusione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione; ii) la pretesa illegittimità dell’esclusione dell’intero RTI (e non della sola mandante); iii) l’illegittimità, in via derivata del nuovo provvedimento di aggiudicazione; iv) la (presunta) erroneità parziale del punteggio attribuito all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’aggiudicataria assistita, ha deciso per la giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, la Corte ha motivato che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 177, comma 1, d.lgs. 50/2016, è venuto meno, per i concessionari privati di lavori pubblici, l’obbligo di ricorrere a procedure di gara per l’affidamento di beni, lavori e servizi, cosicché, in relazione a tali affidamenti, deve considerarsi venuta meno anche la giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Difesa in appello della società controinteressata, aggiudicataria di un accordo quadro per servizi di facility management (sentenza Cons. Stato, n. 3336/2024).

Il giudizio ha riguardato la legittimità dell’esclusione dal procedimento di gara dell’operatore economico primo in graduatoria in ragione di omissioni informative relative a vicende penali. Le principali questioni del giudizio sono state: i) la legittimità della partecipazione al contraddittorio che ha preceduto l’esclusione anche della società successiva in graduatoria, divenuta poi aggiudicataria; ii) l’asserita automaticità dell’esclusione in ragione di omissioni informative.

Il TAR Liguria, con una sentenza confermata in grado di appello, ha rigettato il ricorso, motivando che: i) non è illegittimo il coinvolgimento della società controinteressata nel dialogo procedimentale che precede l’esclusione nel caso in cui non sussista alcun elemento che possa indurre a ritenere che la volontà della stazione appaltante sia stata viziata da tale partecipazione; ii) la stazione appaltante non aveva escluso la società in via automatica ma aveva valutato attentamente il suo grado di affidabilità, ritenendo particolarmente gravi le reticenze dalla Società.

4. Difesa della ESCo controinteressata nel giudizio sulla legittimità di un’esclusione per anomalia dell’offerta in una procedura per l’affidamento di servizi di facility management immobili (sentenza TAR Bologna, n. 95/2023).

Il giudizio ha riguardato la valutazione di anomalia dell’offerta esclusa, la quale, a detta della ricorrente (società esclusa), era illegittimamente fondata sulla mancata considerazione di costi relativi a prestazioni in realtà non oggetto del contratto affidato.

Il TAR Bologna, condividendo le difese della Controinteressata, ha respinto il ricorso in quanto: i) la ricorrente aveva inammissibilmente tentato di sostituire una propria, soggettiva e interessata, valutazione dell’entità degli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sugli immobili oggetto di affidamento, a quella valutata quale necessaria per l’interesse pubblico da parte dell’Amministrazione (che risultava chiaramente aver previsto la manutenzione straordinaria per tutti gli immobili oggetto dei servizi appaltati); ii) trattandosi di un appalto del tipo “full risk”, era inteso che tutti i costi e gli oneri dell’appalto che la lex specialis di gara non poneva espressamente a carico dell’Amministrazione appaltante, erano a carico dell’impresa aggiudicataria.

Attività stragiudiziale

1. Nomina e partecipazione a diversi Collegi Consultivi Tecnici

L’avv. Sansone è stato nominato componente di parte in diversi Collegi Consultivi Tecnici, relativi a importanti affidamenti (alcuni dal valore contrattuale superiore a tredici milioni di euro) per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale, in parte finanziati con fondi europei.

2. Assistenza nel procedimento di revisione del prezzo di un appalto di servizi avente ad oggetto la pulizia delle sedi universitarie

Lo Studio ha prestato assistenza ad una società appaltatrice dei servizi di pulizia di sedi universitarie, attraverso: i) la redazione di un parere in merito ai parametri utilizzabili ai fini dell’applicazione del meccanismo revisionale di cui all’art. 115 D.lgs. 163/2006; ii) supporto nella presentazione alla Stazione appaltante dell’istanza di revisione.

3. Parere in merito al rapporto intercorrente fra cessione di azienda e “passaggio” delle certificazioni ISO (o simili) al cessionario.

Tramite la redazione di un apposito parere, lo Studio ha prestato consulenza relativamente a: i) il rapporto intercorrente fra cessione di azienda e “passaggio” delle certificazioni ISO (o simili) al cessionario; ii) l’applicazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti nell’ipotesi di trasferimento di azienda.

Il parere giunge alla conclusione che il suddetto principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione deve essere applicato ed interpretato in senso tale da non frustrare le concrete possibilità di dare attuazione, anche in corso di gara, alle operazioni societarie di trasformazione, inclusi i trasferimenti di azienda, consentiti dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 (vecchio codice dei contratti) e dall’art. 120, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023 (nuovo codice).