Partenariato pubblico-privato e finanza di progetto

Paragrafo introduttivo:

Lo Studio offre ad Amministrazioni ed operatori economici assistenza giudiziale e stragiudiziale nell’ambito della fase di affidamento e di esecuzione di contratti di PPP (in particolare concessioni e finanza di progetto).

Lo Studio svolge in particolare le seguenti attività, divise equamente fra assistenza giudiziale e stragiudiziale:

  • Consulenza nella scelta e nella strutturazione di operazioni di PPP;
  • Supporto in tutte le fasi della procedura (ad es. per il PPP di iniziativa privata, affiancamento nella fase di valutazione di fattibilità della proposta di PPP, nonchè nella successiva fase di approvazione, inserimento negli strumenti di programmazione dell’ente pubblico e di messa a gara del progetto dichiarato fattibile);
  • Difesa in giudizio nei contenziosi relativi a qualsiasi fase della procedura di affidamento del contratto di PPP;
  • Supporto nella predisposizione dello schema/bozza di contratto di PPP e dei relativi allegati (in particolare la matrice rischi);
  • Consulenza nell’esecuzione del contratto (realizzazione dell’opera e gestione del servizio), ad es. nei procedimenti di revisione del Piano Economico Finanziario o nel monitoraggio degli adempimenti contrattuali.

Alcune esperienze recenti

Attività giudiziale

1. Difesa di un’Amministrazione Comunale in un giudizio relativo all’avviso esplorativo per l’affidamento in concessione, ex art. 183 co. 15 d.lgs. 50/2016, della riqualificazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà comunale (ordinanza TAR Milano, n. 252/2022).

Il giudizio ha avuto ad oggetto la legittimità dell’avviso esplorativo finalizzato a sollecitare la presentazione di proposte di PPP per la riqualificazione e la gestione dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà comunale.

Secondo le Ricorrenti detto avviso era illegittimo perché la stazione appaltante non aveva reso da subito disponibili dati, documenti e informazioni necessarie per la presentazione di una proposta completa e tempestiva.

Il TAR Milano ha rigettato l’istanza cautelare delle Ricorrenti motivando sulla ragionevolezza complessiva della procedura.

2. Difesa di una società leader nei servizi di bar, ristoranti e fast food in un ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di revisione del canone di concessione (sentenza TAR Milano, n. 3068/2023).

Il giudizio ha avuto ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla stazione appaltante, in relazione all’ istanza di ridefinizione del canone di concessione, in ragione del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica.

Il TAR Milano ha accertato la sussistenza del silenzio inadempimento e ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di adottare la determinazione conclusiva del procedimento, rilevando: i) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione sia della natura del servizio esercitato dalla Ricorrente (secondo pacifica giurisprudenza il servizio bar, minimarket e rivendita di giornali in area ospedaliera, è un’attività che deve essere qualificata come servizio pubblico in concessione), sia del necessario esercizio, da parte della stazione appaltante, di poteri discrezionali riferiti alla valutazione dell’equilibrio economico-finanziario della concessione; ii) che i riscontri già forniti alla società non costituivano provvedimenti idonei a determinare la chiusura del procedimento, ma meri atti interlocutori di natura endoprocedimentale.

Attività stragiudiziale

1. Assistenza di un’Amministrazione durante l’intera procedura di PPP, ex art. 183, co. 15 D.lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione del termovalorizzatore di sua proprietà

Lo Studio ha prestato assistenza a favore dell’amministrazione nell’intero procedimento di PPP ex art. 183 co. 15 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione del termovalorizzatore di sua proprietà (a partire dalla pubblicazione dell’avviso esplorativo per l’individuazione del miglior progetto di interesse pubblico, passando per l’approvazione e la messa a bando del progetto, con riconoscimento del diritto di prelazione al promotore di PPP, fino all’aggiudicazione della concessione).

In particolare, l’Amministrazione è stata assistita:

  • nella redazione degli atti della conferenza di servizi sul progetto preliminare, nonché nel procedimento di verificazione del progetto preliminare;
  • nella redazione del disciplinare per la gara di concessione.

2. Parere in merito alla modificabilità della composizione del soggetto nominato Promotore di PPP (ai sensi dell’art. 183, co. 15 D.lgs. 50/2016).

Lo Studio ha prestato consulenza ad una ESCO (Energy Service Company) in merito alla modificabilità, in senso additivo e non riduttivo, della composizione del soggetto nominato Promotore di un PPP (ai sensi dell’art. 183, co. 15 D.lgs. 50/2016), nell’ambito di una successiva gara per l’aggiudicazione del contratto sottostante, indetta dopo l’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). Il quesito, infatti, era riferito ad una proposta di PPP presentata, nel suo compiuto dettaglio, nei primi mesi del 2023, ma dichiarata di pubblico interesse nel luglio 2023.

3. Parere in merito alla partecipazione ad una gara pubblica per l’affidamento di concessione di servizi.

IL parere ha riguardato la possibilità, per una società partecipata esclusivamente da Camere di Commercio, di partecipare ad una gara pubblica di affidamento della concessione del servizio di digitalizzazione e visure dei fascicoli edilizi. Il parere ha esaminato la questione della compatibilità normativa tra la natura giuridica rivestita dalle Camere di Commercio e l’assunzione di un rischio proprio che caratterizza le concessioni. Il quesito è stato risolto analizzando le previsioni della L. n. 580/1993 e del Codice dei contratti pubblici.