Modiche, integrazioni e abrogazioni
L’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78, nel conferire la delega al Governo ad adottare “uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici”, ha contestualmente previsto il potere di apportarvi, entro il biennio successivo dalla entrata in vigore della normativa delegata , “le correzioni e le integrazioni che la pratica [avesse reso] necessarie ed opportune”, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Di seguito segnaliamo le principali novità normative, derivanti dal Decreto Correttivo, tese a risolvere alcune problematiche operative emerse, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, dal confronto e dalla consultazione con stakeholders e stazioni appaltanti, nonché dalle segnalazioni contestuali di criticità da parte dell’ANAC.
Il contratto e la sua stipulazione
Al fine di rendere più rapido l’iter amministrativo degli appalti pubblici, il Decreto Correttivo è intervenuto sull’art. 18 del Codice, riducendo (seppur di poco) il termine a partire dal quale è possibile stipulare il contratto. La modifica, in particolare, riguarda il cd. periodo di stand still, cioè il periodo intercorrente tra l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e la data di stipula di contratto. Tale periodo, prima stabilito in 35 giorni, si riduce a 32 giorni.
Gli operatori economici: consorzi non necessari e cumulo dei requisiti
La nuova disciplina relativa all’istituto introduce alcune specifiche relative ai requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei “consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro” (art. 65, comma 2, lett. b) del Codice):
- negli appalti di servizi e forniture, i predetti requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché le consorziate li posseggano singolarmente;
- negli appalti di lavoro, i predetti requisiti sono computati cumulativamente solo se il consorzio esegua esclusivamente i lavori con la propria struttura; laddove il consorzio, invece, esegua i lavori tramite le consorziate tali requisiti sono posseduti e comprovati o dalle medesime consorziate in proprio o facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Inoltre, viene vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 27 del d.lgs. n. 209/2024).
Il subappalto e la disciplina antielusiva
Vengono introdotti nuovi obblighi relativi all’istituto del subappalto. Si prevedono: l’obbligo di stipulare contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% con piccole-medie imprese, l’obbligo di inserire una clausola relativa alla revisione prezzi anche nei contratti di subappalto e, infine, l’obbligo per il subappaltatore di applicare i medesimi contratti collettivi di lavoro del contraente principale (art. 41 del d.lgs. n. 209/2024).
La finanza di progetto: l’obbligo di pubblicità nella fase iniziale della procedura e il “sollecito”
Viene riscritto l’art. 193 relativo alla procedura di affidamento per la finanza di progetto e al comma 4 viene introdotto l’onere, in capo alle stazioni appaltanti, una volta ricevuta una proposta di PPP e previa valutazione del relativo interesse pubblico, di pubblicizzare tale proposta nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. Insieme alla pubblicazione, le amministrazioni assegnano un termine entro il quale altri operatori economici, venuti a conoscenza della presentazione della proposta per il tramite della pubblicità, possono presentare proposte alternative. Decorso tale termine si apre la fase di valutazione della proposta/delle proposte.
Inoltre, al comma 16 del nuovo art. 193 viene introdotta la facoltà dell’ente concedente di “sollecitare”, mediante avviso pubblico, i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione interventi ricorrendo alla finanza di progetto. Le proposte che pervengono in seguito a tale sollecito vengono valutate ai sensi della disciplina del medesimo articolo 193, fatta eccezione per la disposizione relativa al diritto di prelazione inserito nel bando (la quale non viene espressamente richiamata al comma 16). Tuttavia, si segnala che il medesimo comma 16 richiama il comma 12 che prevede la facoltà del proponente di esercitare, laddove non risulti aggiudicatario, il diritto di prelazione nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione (art. 57 del d.lgs. n. 209/2024).
Del contenzioso in fase esecutiva
Il Decreto Correttivo ridefinisce il perimetro applicativo dei Collegi Consultivi Tecnici (CCT), escludendone l’obbligo di costituzione per i contratti di servizi e forniture. Inoltre, viene modificata la disciplina relativa ai pareri e alle determinazioni obbligatorie specificando che l’acquisizione del parere del collegio, o – se lo chiedono le parti congiuntamente – della determinazione del collegio, è obbligatorio nei casi di apposizione di riserve, di varianti in relazione ad ogni disputa tecnica o controversia e, infine, in caso di risoluzione contrattuale (art. 63 del d.lgs. n. 209/2024).
Ai sensi del nuovo art. 225 bis del Codice dei contratti pubblici, le disposizioni relative al Collegio consultivo tecnico, contenute agli artt. 215-219 e all’allegato V-2 dello stesso Codice, per come innovate dal Decreto Correttivo, trovano applicazione, in assenza di una espressa volontà contraria delle parti, anche ai collegi già costituiti ed operanti.