10 Gennaio 2025

Trasporto pubblico e aviation: giurisdizione del giudice amministrativo

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Paragrafo introduttivo:

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 27 dicembre 2024, n. 34699, ha statuito che il servizio di trasporto pubblico di linea di collegamento della città con l’aeroporto (nella fattispecie, si trattava della relazione di traffico Milano – Aeroporto di Malpensa) deve qualificarsi come strettamente collegato e strumentale alle attività c.d. aviation, con conseguente declinazione della giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo.

Le questioni oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione

La decisione trae origine nel giudizio instaurato, innanzi al Tar Lombardia, da parte di un operatore del settore del trasporto pubblico di collegamento aeroportuale, assistito dal Nostro Studio.

In particolare, innanzi al TAR erano oggetto di impugnazione gli atti di indizione della procedura competitiva, promossa dal gestore aeroportuale SEA, per la nuova assegnazione degli stalli di carico e scarico passeggeri sulla tratta Aeroporto Malpensa-Città di Milano.

Nella pendenza di tale giudizio, parte ricorrente ha promosso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, incardinato innanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo di dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo. A sostegno della propria tesi, si è dedotta la natura di impresa pubblica di SEA, quale concessionario ENAC per la gestione dell’area aeroportuale. Ciò in ragione del suo essere partecipata, a maggioranza, dal Comune di Milano e della sua sottoposizione al rispetto dei principi del procedimento amministrativo nella gestione delle infrastrutture aeroportuali, in forza del combinato disposto dell’art. 7, comma 2 del CPA e dell’art. 3, comma 3, del Reg. n. 8/2015 della Regione Lombardia. Inoltre, si è sostenuto che l’assegnazione degli stalli e le modalità di svolgimento del servizio pubblico di trasporto locale sono da considerarsi quali attività di “interesse pubblico”, in quanto disciplinate da SEA con poteri conferiti in qualità di concessionario pubblico del sistema aeroportuale. Infine, si è sostenuta la strumentalità del servizio di collegamento mediante autobus al servizio aereo, valorizzando la previsione contenuta nella Concessione con ENAC che attribuisce a SEA il compito di “attuare, quale “Ente proprietario”, ogni opportuna iniziativa finalizzata allo sviluppo intermodale dei trasporti”. Di qui, si è sostenuta la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c) e lettera e), n. 1 del CPA, del D.Lgs. n. 50/2016 e della direttiva 2014/23/UE.

Le motivazioni della Sentenza

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite, in adesione alla tesi prospettata dal nostro Assistito, hanno ritenuto che il servizio di trasporto pubblico di linea, che collega l’aeroporto alla città e su cui incidono gli atti del gestore aeroportuale (come, nel caso di specie, la lettera d’invito per l’assegnazione degli stalli per la discesa e la salita delle persone, impugnata innanzi al Tar Lombardia), deve qualificarsi come strettamente collegato e strumentale alle attività cd. aviation. La Cassazione sostiene ciò considerando nello specifico “lo sviluppo intermodale dei trasporti, che il gestore SEA deve promuovere, … proprio alla stregua della … disposizione di cui all’art., 1 della L.R. Lombardia n. 6 del 2012, in stretto rapporto di mezzo a fine rispetto al settore speciale di pertinenza, che è quello del trasporto aereo“. 

Secondo la sentenza in commento, pertanto, le controversie relative alle procedure per l’affidamento, da parte del Gestore aeroportuale, degli stalli per la discesa e per la salita delle persone funzionali allo svolgimento di trasporto pubblico di linea rientrano nelle attività strumentali a quella svolta nei settori speciali, così radicandosi la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Alcuni precedenti giurisprudenziali conformi

Tale decisione si pone in linea di continuità con le pronunce n. 1328 del 2015 del Tar Lombardia, sede di Brescia (che ha ritenuto l’attività di trasporto passeggeri “complementare al volo che permette all’utente di raggiungere il luogo di effettiva destinazione: il collegamento dell’aeroporto con il centro delle città di Milano, Brescia e Torino non è quindi qualificabile come utilizzo del sedime aeroportuale per finalità commerciali del tutto estranee ai compiti della Società concessionaria, ma costituisce un’estensione e integrazione dei servizi istituzionali erogati da quest’ultima”) e n. 4144 del 2018 del Consiglio di Stato (nella quale si afferma che, ai fini dell’assegnazione degli stalli per l’espletamento dei servizi di trasporto pubblico aeroportuale con autobus, l’art. 3, comma 3 del Reg. n. 8/2015 della Regione Lombardia attribuisce il potere di assegnazione alla SEA, quale gestore aeroportuale e, quindi, delle aree di fermata, mercè l’esercizio di un’attività di interesse pubblico, necessariamente procedimentalizzata).
 

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